Imposta unica scommesse: la Cassazione conferma la tassazione per i bookmaker esteri
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale per il settore del gioco: l’applicazione dell’imposta unica scommesse agli operatori esteri che raccolgono gioco in Italia senza possedere una concessione statale. La decisione chiarisce in modo definitivo la piena soggettività passiva di tali operatori, confermando la legittimità della pretesa fiscale dello Stato italiano per le annualità successive al 2010.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a una nota società di scommesse con sede all’estero. L’Agenzia contestava il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2012, ritenendo la società obbligata in solido con un Centro Trasmissione Dati (CTD) che operava in Italia per suo conto.
La società ha impugnato l’atto, ottenendo un accoglimento solo parziale in primo grado, con l’annullamento delle sanzioni ma la conferma dell’imposta dovuta. La Commissione Tributaria Regionale ha poi respinto l’appello della contribuente, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. La società lamentava, tra i vari motivi, la violazione del diritto dell’Unione Europea, in particolare dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, chiedendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.
L’Imposta Unica Scommesse e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della società di scommesse e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale presentato dall’Agenzia Fiscale.
La decisione ha confermato in toto la legittimità dell’assoggettamento della società estera all’imposta unica per l’anno 2012. La Corte ha ritenuto non necessario un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia UE, poiché la giurisprudenza europea e nazionale sul punto è già consolidata e chiara.
Le Motivazioni: la Piena Compatibilità con il Diritto UE
Il cuore delle motivazioni risiede nell’analisi della compatibilità della normativa italiana con i principi europei. La Cassazione ha ribadito che la normativa fiscale italiana non crea alcuna discriminazione. L’imposta unica, infatti, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza alcuna distinzione basata sul luogo di stabilimento (Italia o estero) o sul possesso di una concessione.
La Corte ha citato precedenti pronunce della Corte di Giustizia (in particolare, la causa C-788/18), la quale ha già stabilito che la normativa italiana non ostacola né rende meno attraente la libera prestazione di servizi, perseguendo invece legittimi obiettivi di tutela dei consumatori e di ordine pubblico.
Il Ruolo del Centro Trasmissione Dati e la Responsabilità Solidale
Un punto chiave della sentenza riguarda la responsabilità solidale tra il bookmaker estero e il CTD italiano. La Corte ha spiegato che entrambi i soggetti partecipano all’organizzazione e all’esercizio dell’attività di scommessa, che costituisce il presupposto dell’imposta. Il CTD non è un mero tramite, ma svolge un’attività gestoria essenziale (raccolta proposte, incasso, pagamento vincite), che giustifica la sua posizione di coobbligato solidale al versamento del tributo.
Le Motivazioni: la Questione di Costituzionalità e la Validità per il 2012
La difesa della società si basava anche su una precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 27/2018), che aveva dichiarato parzialmente illegittima la normativa interpretativa (Legge n. 220/2010) che estendeva l’obbligo fiscale ai soggetti senza concessione.
La Cassazione ha però chiarito un aspetto fondamentale: l’incostituzionalità era stata dichiarata solo per la sua applicazione retroattiva alle annualità d’imposta precedenti al 2011. La ragione era che, per i contratti già in essere, i CTD non avevano avuto la possibilità di rinegoziare le proprie commissioni con i bookmaker per trasferire su di essi il nuovo carico fiscale.
Tuttavia, per le annualità dal 2011 in poi (incluso il 2012, oggetto del ricorso), il quadro normativo era ormai chiaro e consolidato. Le parti avevano piena consapevolezza dell’obbligo fiscale e potevano regolare i loro rapporti contrattuali di conseguenza. Pertanto, per l’annualità 2012, la pretesa fiscale dello Stato è stata ritenuta pienamente legittima.
Conclusioni: Cosa Significa Questa Sentenza?
L’ordinanza della Cassazione consolida un principio di diritto di grande importanza per il settore dei giochi e delle scommesse:
- Nessuna Evasione Fiscale per gli Operatori Esteri: I bookmaker esteri che raccolgono scommesse in Italia, anche se attraverso intermediari e senza una concessione, sono a tutti gli effetti soggetti passivi d’imposta e devono versare l’imposta unica.
- Responsabilità Condivisa: La responsabilità per il pagamento del tributo è solidale tra il bookmaker e il gestore del punto di raccolta locale (CTD).
- Certezza del Diritto: Dal 2011 in poi, il quadro normativo in materia è stabile e non può essere messo in discussione sulla base di presunte violazioni del diritto UE o di incostituzionalità.
Questa pronuncia rappresenta un ulteriore rafforzamento delle prerogative dello Stato nella tassazione del gioco, garantendo parità di trattamento tra operatori concessionari e non, e contrastando i fenomeni di elusione fiscale nel settore.
Una società di scommesse estera senza licenza italiana deve pagare l’imposta unica scommesse in Italia?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che chiunque gestisca la raccolta di scommesse sul territorio italiano è soggetto passivo d’imposta, a prescindere dal luogo in cui ha sede o dal possesso di una concessione statale. Per le annualità d’imposta dal 2011 in avanti, questo principio è pienamente applicabile.
La legge italiana sull’imposta unica scommesse è considerata discriminatoria secondo il diritto dell’Unione Europea?
No. La Corte, richiamando precedenti sentenze della Corte di Giustizia Europea, ha stabilito che la normativa non è discriminatoria perché si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, siano essi nazionali o esteri, con o senza concessione, perseguendo legittimi fini di interesse generale.
Chi è responsabile per il pagamento dell’imposta se il bookmaker è estero e opera tramite un Centro Trasmissione Dati (CTD) locale?
La responsabilità è solidale. Ciò significa che sia il bookmaker estero che il gestore del CTD sono entrambi responsabili per l’intero pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni. Lo Stato può richiedere il pagamento indifferente all’uno o all’altro soggetto.