Una società impugnava un atto di autotutela parziale con cui l'Agenzia delle Entrate, in pendenza di giudizio, aveva annullato il recupero dell'IVA su operazioni inesistenti, applicando però una sanzione ridotta in base a una normativa più favorevole sopravvenuta (principio del favor rei). La società sosteneva che si trattasse di una sostituzione illegittima della pretesa originaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'atto non costituisce una nuova pretesa, ma un legittimo ridimensionamento della richiesta iniziale, reso necessario dalle modifiche normative. Pertanto, l'autotutela parziale è stata ritenuta corretta.
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