L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una contribuente, contestando un maggior reddito imponibile sulla base degli studi di settore. La contribuente ha impugnato l'atto, lamentando l'invalidità della firma del funzionario, la mancata redazione di un verbale di chiusura e l'errata applicazione dei parametri statistici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la delega di firma è pienamente valida e che, trattandosi di un accertamento "a tavolino", non era necessaria la redazione di un verbale di chiusura. Infine, la Corte ha ribadito che gli studi di settore legittimano l'accertamento se il contribuente non fornisce prove concrete per giustificare lo scostamento dai parametri standard, specie in presenza di un comportamento antieconomico. La contribuente perde definitivamente la causa.
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