Una società proprietaria di una struttura ricettiva ha ricevuto un avviso di accertamento per la Tassa sui Rifiuti (Tarsu), poiché il Comune ha tassato anche le aree scoperte come parcheggi e zone di passaggio. L'azienda sosteneva che tali zone non producessero rifiuti e quindi dovessero beneficiare dell'esenzione. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune, stabilendo un principio fondamentale: l'esenzione Tarsu aree scoperte non è automatica. Per ottenerla, il contribuente ha l'onere di presentare una denuncia preventiva e specifica, indicando le aree per cui chiede l'esclusione e le relative motivazioni. In assenza di questa comunicazione formale, non è possibile far valere il diritto all'esenzione successivamente in giudizio. La semplice omessa indicazione delle aree nella denuncia equivale a una dichiarazione infedele, legittimando l'accertamento del Comune.
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