Un medico, formalmente assunto con contratti di collaborazione autonoma da un ospedale, ha chiesto la riqualificazione del rapporto di lavoro in subordinato a tempo indeterminato. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda, ordinando il ripristino del rapporto e il risarcimento dei danni. L'ospedale ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la presenza di un precedente giudicato e la decadenza dell'azione del lavoratore. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell'ospedale sia quello incidentale del medico. I giudici hanno chiarito che, in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, non si applicano i termini di decadenza previsti per l'impugnazione dei contratti a termine, poiché il giudice ricostruisce la reale natura del rapporto fin dall'origine.
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