Un'azienda di gestione dei servizi ambientali ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che esonerava un'impresa dal pagamento della quota variabile della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) per le aree produttive di rifiuti speciali e dall'IVA. Prima dell'udienza di discussione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. Di conseguenza, il gestore ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla società contribuente. La Corte di Cassazione, rilevata la regolarità della documentazione depositata, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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