Una recente sentenza del Tribunale di Torino chiarisce i criteri per il rimborso spese in un condominio minimo. Il caso riguarda la richiesta di rimborso avanzata dagli eredi di un comproprietario verso un altro per lavori urgenti di messa in sicurezza dell'edificio. Il Tribunale ha stabilito che si applica la normativa del condominio (art. 1134 c.c.) e non della comunione, data la presenza di più unità immobiliari distinte. Il diritto al rimborso è stato riconosciuto poiché le spese erano urgenti, come provato da un'ordinanza comunale. L'importo è stato calcolato sulla base delle quote di proprietà e ridotto per la mancata fruizione di agevolazioni fiscali.
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