La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28413/2024, ha stabilito che gli interessi moratori D.Lgs. 231/02 nelle transazioni commerciali si applicano automaticamente (ex lege), senza necessità di una specifica richiesta da parte del creditore. Anche se in appello il creditore chiede genericamente gli 'interessi legali', non si configura una rinuncia automatica a quelli, più elevati, previsti dalla normativa speciale. Il caso riguardava una società creditrice che, a seguito di una cessione di credito, si era vista riconoscere in appello solo gli interessi legali e non quelli commerciali, nonostante il ritardo nel pagamento.
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