La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso basato su un errato calcolo della sospensione feriale dei termini. La difesa aveva depositato l'appello in ritardo, ritenendo che per un procedimento iniziato nel 2011 valesse ancora la vecchia sospensione fino al 15 settembre. I giudici hanno invece ribadito un principio fondamentale: la nuova regola, che limita la sospensione al solo mese di agosto (dal 1° al 31), si applica a tutti i procedimenti a partire dal 2015, indipendentemente dal loro anno di inizio. L'errore di calcolo ha quindi reso l'appello tardivo e, di conseguenza, inammissibile, con condanna al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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