Una società cooperativa si opponeva a una richiesta di pagamento dell'Ente Previdenziale per contributi non versati. L'azienda aveva pagato i soci lavoratori meno del minimo contrattuale, a causa di una sospensione concordata del lavoro, e aveva erogato rimborsi per trasferte. La Corte di Cassazione ha stabilito che la regola del **minimale contributivo** si applica sempre, anche in caso di sospensione del rapporto di lavoro concordata tra le parti. Pertanto, i contributi sono dovuti sulla base della retribuzione minima prevista dal contratto collettivo, non su quella inferiore effettivamente pagata. Inoltre, ha qualificato il comportamento come evasione e non semplice omissione, poiché la violazione è emersa solo dopo un accertamento ispettivo. La cooperativa ha perso la causa e deve versare i contributi richiesti.
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