Un tifoso, già destinatario di due precedenti provvedimenti, impugna la convalida di un nuovo DASPO, lamentando la violazione del diritto di difesa e il difetto di motivazione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, chiarendo che i termini per la difesa erano stati rispettati e che la motivazione del giudice può essere anche implicita, purché desumibile dal complesso del provvedimento. La Corte sottolinea come, in caso di DASPO recidiva, la legge imponga sanzioni più severe, giustificando la durata della misura applicata.
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