La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per porto di oggetti atti ad offendere (art. 4, L. 110/75). Il punto centrale della decisione riguarda il concetto di "giustificato motivo", che secondo la Corte deve essere fornito immediatamente al momento del controllo delle forze dell'ordine e non in un momento successivo. La giustificazione tardiva è irrilevante, poiché la legge richiede una ragione attuale e immediatamente verificabile. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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