Un lavoratore viene licenziato per aver pubblicato un post diffamatorio contro l'azienda su un social network. Il lavoratore contesta il licenziamento, sostenendo che la prova (uno screenshot) non fosse valida e che la diffusione del post fosse limitata ai suoi "amici". La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando il licenziamento. La Corte ha stabilito che la gravità della condotta sussiste anche se il post è visibile a una cerchia ristretta, a causa della potenziale diffusione incontrollata tipica dei social media, che lede irrimediabilmente il vincolo di fiducia con il datore di lavoro. La prova, inoltre, può essere fornita anche tramite testimoni.
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