La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta per i debiti fiscali dell'ente. L'Amministrazione Finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento all'associazione e, successivamente, un atto di intimazione direttamente al suo presidente. Quest'ultimo ha impugnato l'atto, sostenendo di non aver mai ricevuto un avviso di accertamento personale e che i termini per la riscossione fossero scaduti. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che non è necessario un autonomo atto impositivo notificato personalmente al presidente in qualità di coobbligato solidale. La notifica effettuata all'ente nella persona del suo rappresentante è sufficiente a renderlo edotto della pretesa fiscale. La sua responsabilità deriva direttamente dalla legge (art. 38 c.c.) per il solo fatto di aver rivestito la carica, a meno che non dimostri di aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali.
Continua »