La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per spaccio di lieve entità, confermando il diniego delle **Attenuanti generiche**. I giudici hanno chiarito che, a seguito della riforma del 2008, la semplice incensuratezza non è più sufficiente per ottenere lo sconto di pena, essendo necessari elementi positivi di valutazione. Inoltre, la determinazione della sanzione in misura prossima al minimo edittale non richiede una motivazione analitica, rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito se non risulta arbitraria.
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