La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per cassazione patteggiamento, poiché il motivo sollevato non rientrava tra quelli tassativamente previsti dalla legge. L'ordinanza ribadisce che, a seguito della riforma del 2017, l'impugnazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta è consentita solo per vizi specifici, escludendo la generica doglianza sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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