Un soggetto, condannato con rito di patteggiamento dal Giudice per l'udienza preliminare, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione di una norma più favorevole (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, specificando che l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del fatto è consentita solo in presenza di un "errore manifesto", ovvero un'evidente svista del giudice desumibile dalla sentenza stessa, e non quando la contestazione richiederebbe un riesame degli atti processuali.
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