L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a una Società e ai suoi soci per l'anno d'imposta 2006, basato su indagini bancarie con prelevamenti e versamenti non giustificati. I contribuenti si sono opposti invocando un precedente giudicato esterno favorevole relativo all'anno 2004. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'autonomia dei periodi d'imposta impedisce l'estensione automatica del giudicato per annualità diverse quando si tratta di movimentazioni bancarie variabili. Tuttavia, accogliendo il ricorso dei contribuenti sul terzo motivo, la Corte ha stabilito che, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, il fisco deve riconoscere la deduzione dei costi di produzione forfettari sull'intero ammontare dei maggiori ricavi accertati, per rispettare il principio di capacità contributiva. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare le imposte dovute deducendo i costi.
Continua »