La Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di imposta sulla pubblicità, quando un unico impianto contiene più frecce direzionali che pubblicizzano aziende diverse, il tributo va calcolato su ogni singola freccia e non sulla superficie totale dell'impianto. Ogni freccia, infatti, costituisce un autonomo mezzo pubblicitario, essendo collegata a un distinto messaggio promozionale. La Corte ha rigettato il ricorso di una società che sosteneva l'unicità del mezzo pubblicitario, confermando un principio consolidato in giurisprudenza.
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