Una lavoratrice del settore sanitario, non inquadrata come tecnico di radiologia, ha richiesto il pagamento dell'indennità di rischio radiologico. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha rigettato il ricorso. La Corte ha stabilito che, a differenza del personale medico e tecnico di radiologia per cui il rischio è presunto per legge, gli altri lavoratori devono fornire la prova oggettiva di un'esposizione abituale, continua e non occasionale in una 'zona controllata', con un assorbimento di dosi radioattive superiore ai limiti normativamente stabiliti. L'onere della prova grava interamente sul lavoratore che richiede l'indennità.
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