L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato una serie di operazioni societarie collegate come un'unica cessione indiretta d'azienda, applicando l'imposta di registro in misura proporzionale anziché fissa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che, in base al testo riformato dell'articolo 20 del d.P.R. 131/1986, l'imposta di registro deve essere applicata esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dal singolo atto presentato, escludendo il rilievo di atti collegati o elementi extratestuali. Questa regola, avente natura di interpretazione autentica, si applica retroattivamente anche ai giudizi ancora pendenti, impedendo all'amministrazione finanziaria di riqualificare operazioni complesse al di fuori del loro schema negoziale tipico.
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