Un venditore impugna l'avviso di rettifica sul valore di un immobile venduto. L'acquirente, coobbligato in solido per l'imposta di registro, ottiene in un autonomo giudizio una sentenza definitiva favorevole che conferma il valore dichiarato. La Corte di Cassazione chiarisce che il venditore non può chiedere la revocazione della propria sentenza sfavorevole per contrasto di giudicato, mancando l'identità di parti. Tuttavia, nel giudizio di merito ancora pendente, il venditore può legittimamente invocare l'estensione del giudicato favorevole ottenuto dall'acquirente ai sensi dell'art. 1306 c.c. La Corte rigetta quindi il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria sul merito, confermando che l'impugnazione autonoma non impedisce di avvalersi della decisione favorevole del coobbligato, purché non si sia formato un giudicato interno sfavorevole.
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