L'Istituto di Credito ha effettuato un apporto a fondo immobiliare, trasferendo immobili per un valore di 175 milioni di euro a un fondo comune in cambio di quote di partecipazione. Per l'operazione ha versato l'imposta di registro in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate ha invece richiesto l'imposta proporzionale al 9%, sostenendo l'avvenuta abolizione delle agevolazioni fiscali per i fondi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca, stabilendo che l'apporto a fondo immobiliare non costituisce un effettivo trasferimento di ricchezza ma un conferimento strumentale in regime di segregazione patrimoniale. Di conseguenza, si applica la tassazione in misura fissa prevista dalla disciplina ordinaria dei fondi, la quale non è stata abrogata dalle riforme del 2011. La banca vince definitivamente la causa e l'avviso di liquidazione viene annullato.
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