Un contribuente ha impugnato la decisione del Giudice regionale che, accogliendo parzialmente il suo appello, aveva liquidato le spese di entrambi i gradi di giudizio in un'unica somma complessiva di 400 euro, senza distinguere tra le fasi e scendendo sotto i minimi tariffari di legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice deve sempre liquidare le spese in modo distinto per ogni grado di giudizio per consentire il controllo dei calcoli. Inoltre, la Corte ha ribadito l'inderogabilità dei minimi tariffari previsti dai decreti ministeriali. Decidendo nel merito per evitare inutili rinvii, la Cassazione ha rideterminato i compensi spettanti al contribuente per tutti i gradi di giudizio, condannando l'ente della riscossione e l'amministrazione comunale al pagamento delle somme corrette.
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