Un avvocato ha contestato il calcolo del valore della causa per la liquidazione spese legali e spese generali relativo a un'opposizione sul patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva escluso dal valore totale della controversia le spese generali, la cassa previdenza e l'IVA, applicando uno scaglione tariffario inferiore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso stabilendo un principio chiaro: le spese generali forfettarie, essendo obbligatorie e accessorie, devono essere sommate al compenso principale per determinare il valore effettivo della lite e individuare il corretto scaglione tariffario. Al contrario, Cassa Forense e IVA non concorrono a formare il valore della causa in quanto costituiscono semplici partite di giro destinate ad enti previdenziali ed Erario. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio ad altro magistrato.
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