Una lavoratrice domestica ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello che, pur confermando la natura subordinata del rapporto di lavoro, aveva liquidato spese legali ritenute esigue. Durante il procedimento di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, portando la ricorrente a depositare formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, escludendo l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione è prevista solo per l'inammissibilità originaria e non per l'estinzione del giudizio sopravvenuta per volontà delle parti.
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