Un medico odontoiatra stipula un contratto biennale con una clinica per svolgere attività professionale in esclusiva. A seguito di gravi contrasti, la direttrice della struttura lo allontana bruscamente. Il medico agisce in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello condanna la società al risarcimento, escludendo la responsabilità personale della direttrice. La Cassazione, affrontando il tema del recesso dal contratto d'opera, conferma che la presenza di un termine di durata esclude la facoltà di recesso libero. Inoltre, la Suprema Corte accoglie il ricorso limitatamente alla ripartizione delle spese legali tra la direttrice e la società, stabilendo che, in caso di difesa comune con esito vittorioso per una sola parte, le spese interne si presumono divise al 50%.
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