La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4880/2024, ha stabilito principi cruciali sul patrocinio a spese dello Stato. Ha confermato che solo l'avvocato, e non il cliente, ha la legittimazione a impugnare il decreto di liquidazione del compenso. Soprattutto, ha ribadito l'inderogabilità dei parametri forensi, affermando che il giudice non può liquidare un compenso inferiore ai minimi tabellari, neppure applicando le massime riduzioni consentite. La Corte ha anche chiarito che le norme ordinarie sulla compensazione delle spese di lite non si applicano ai procedimenti relativi all'ammissione al gratuito patrocinio.
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