Una dirigente scolastica, trasferita per incompatibilità ambientale, ha impugnato il provvedimento fino in Cassazione. La Corte ha rigettato il ricorso, cogliendo l'occasione per chiarire un punto cruciale del processo telematico: il valore delle copie informatiche di documenti analogici. È stato stabilito che per i documenti probatori non è necessaria l'attestazione di conformità dell'avvocato, richiesta invece per gli atti processuali. Per contestare una copia, non basta una generica affermazione, ma è necessario un disconoscimento specifico ai sensi dell'art. 2719 c.c.
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