La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una società che contestava un'intimazione di pagamento basata su diverse cartelle esattoriali. I giudici hanno confermato la validità della notifica via PEC anche se effettuata da un indirizzo non presente nei pubblici registri, purché lo scopo della conoscenza sia raggiunto. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso limitatamente allo stralcio dei debiti inferiori a 1.000 euro per il periodo 2000-2010, dichiarando la cessazione della materia del contendere per tali carichi, in applicazione della normativa sul condono fiscale. Le restanti doglianze, relative alla rappresentanza legale dell'ente impositore e a vizi di notifica, sono state respinte.
Continua »