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D.Lgs. 75/2017

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70 provvedimenti

Giurisdizione giudice amministrativo: il caso PNRR
Una federazione sindacale ha impugnato davanti al TAR gli atti di un'amministrazione regionale che revocavano un concorso per dirigenti per sostituirlo con una procedura di "stabilizzazione" legata al PNRR. L'amministrazione ha sostenuto che la giurisdizione fosse del giudice ordinario, trattandosi di rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha invece affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la procedura contestata, prevedendo prove e valutazione comparativa, non era una mera stabilizzazione ma un vero e proprio concorso, la cui legittimità spetta al giudice amministrativo.
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Sanzione disciplinare proporzionalità: obbligo del giudice
Una dirigente pubblica viene sanzionata per plurime irregolarità. In sede giudiziale, alcuni addebiti vengono meno ma la sanzione è confermata. La Corte di Cassazione interviene, stabilendo un principio fondamentale sulla sanzione disciplinare e proporzionalità: se la base accusatoria si riduce, il giudice ha il potere e il dovere di rivalutare e rideterminare la sanzione, anche in assenza di una specifica richiesta, per garantire che sia equa rispetto agli illeciti effettivamente accertati.
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Rideterminazione sanzione disciplinare: il potere del giudice
La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di sanzione disciplinare nel pubblico impiego basata su molteplici addebiti, se il giudice ne accerta solo una parte, ha il potere e il dovere di effettuare una rideterminazione della sanzione disciplinare. In un caso riguardante un dipendente pubblico, la sanzione iniziale di tre mesi di sospensione è stata ridotta a dieci giorni dalla Corte d'Appello. La Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, stabilendo che il potere del giudice di modificare la sanzione è corretto e deriva dal principio di proporzionalità, anche applicando norme entrate in vigore dopo i fatti contestati ma prima della conclusione del giudizio.
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Stabilizzazione precari: no a mansioni superiori
Una lavoratrice, stabilizzata come Operatore Tecnico, ha richiesto l'inquadramento superiore come Collaboratore Tecnico basandosi sullo svolgimento di mansioni superiori. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che nelle procedure di stabilizzazione precari basate su criteri oggettivi, prevale l'inquadramento contrattuale formale e non le mansioni di fatto svolte. Un contratto di soli 11 giorni nel profilo superiore è stato ritenuto insufficiente a soddisfare i requisiti.
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Retribuzione di risultato e vincoli di bilancio P.A.
La Corte di Cassazione interviene sul tema della retribuzione di risultato nel pubblico impiego. Un dirigente universitario aveva citato in giudizio l'Ateneo per la riduzione della sua retribuzione accessoria a seguito dell'aumento del numero di dirigenti a parità di fondi. La Suprema Corte ha stabilito che la retribuzione di risultato non è un diritto automatico, ma è subordinata a una valutazione positiva degli obiettivi e soggetta ai vincoli di bilancio dell'ente. Di conseguenza, la riduzione della quota individuale di retribuzione variabile di posizione è legittima se il fondo complessivo rimane invariato per legge e il numero di beneficiari aumenta. La richiesta di pagamento per annualità future è stata respinta.
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Stabilizzazione precari: no alla rilettura dei fatti
Una lavoratrice del settore pubblico ha contestato le modalità della sua stabilizzazione, chiedendo il riconoscimento di un profilo professionale superiore basato sulle mansioni di fatto svolte. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, ribadendo che non è possibile chiedere in sede di legittimità una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito. La decisione sottolinea che la violazione di circolari ministeriali non costituisce motivo di ricorso e che l'appello deve rispettare rigorosi oneri formali.
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Procedimento disciplinare: quando inizia il termine?
Un dirigente pubblico è stato sanzionato per aver svolto un'attività extra-lavorativa non comunicata durante l'orario di servizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, chiarendo un punto fondamentale sul procedimento disciplinare pubblico impiego: il termine per la contestazione decorre dalla ricezione formale degli atti da parte dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e non dalla conoscenza informale che possano averne i suoi singoli membri. La sentenza ribadisce l'impossibilità per la Cassazione di riesaminare i fatti del processo.
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Sanzione disciplinare docente: chi è competente?
Un docente ha impugnato una sanzione disciplinare di sospensione di due giorni irrogata dal dirigente scolastico, sostenendone l'incompetenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: per una sanzione disciplinare docente, la competenza a procedere non si valuta sulla base della sanzione concretamente inflitta, ma sulla base della sanzione massima prevista dalla legge per quella tipologia di infrazione. Poiché per i docenti la sospensione può arrivare fino a un mese, la competenza spetta all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e non al dirigente scolastico.
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Abuso contratti a termine: la stabilizzazione non sana
La Corte di Cassazione ha stabilito che la stabilizzazione di un lavoratore pubblico, avvenuta tramite una procedura concorsuale, non sana il precedente abuso di contratti a termine. L'assunzione a tempo indeterminato derivante dal superamento di una selezione basata sul merito non elimina il diritto del lavoratore a ricevere un'indennità risarcitoria per l'illegittima reiterazione dei rapporti di lavoro precari. L'ente pubblico è stato quindi condannato a risarcire il danno, poiché la stabilizzazione non è stata considerata una misura sanzionatoria diretta per l'abuso commesso.
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Sospensione cautelare dipendente pubblico: il diritto
La Cass. Civ., Sez. L, n. 7657/2019, stabilisce che in caso di sospensione cautelare del dipendente pubblico per un procedimento penale, se l'amministrazione non avvia il procedimento disciplinare dopo la fine di quello penale, il dipendente ha diritto alla 'restitutio in integrum' (piena retribuzione). L'onere di riattivare il procedimento è dell'ente, non del lavoratore. La mancata comunicazione della sentenza penale da parte del lavoratore è irrilevante.
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