La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29683/2024, ha stabilito che la sospensione cautelare facoltativa di un dipendente pubblico è disciplinata dalla contrattazione collettiva. Pertanto, se il CCNL di riferimento richiede il rinvio a giudizio come presupposto, un provvedimento di sospensione emesso prima di tale momento è illegittimo. La Corte ha rigettato il ricorso di un ente pubblico che, basandosi erroneamente sulla sola previsione di legge, aveva sospeso una dipendente prima del suo formale rinvio a giudizio, confermando così il diritto della lavoratrice alle retribuzioni non percepite.
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