L'Imputato, accusato di occultamento o distruzione di documenti contabili, aveva concordato la pena nel giudizio di secondo grado rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando il mancato proscioglimento immediato e la mancata rilevazione della prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il patteggiamento in appello limita l'esame del collegio ai soli punti concordati, esonerando il magistrato dal motivare sull'assenza di cause di non punibilità. Inoltre, l'occultamento delle scritture contabili configura un reato permanente: il termine di prescrizione decorre dal momento dell'ispezione fiscale e non dalla violazione tributaria originaria. L'Imputato è stato condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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