Un imprenditore, condannato in via definitiva per aver distrutto le scritture contabili al fine di evadere le imposte, chiede la revisione della condanna. La richiesta si basa su una successiva sentenza di assoluzione dal reato di bancarotta, in cui i giudici avevano accertato che l'evasione era stata opera del suo commercialista, a sua insaputa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che non sussiste alcuna **inconciliabilità tra sentenze**. La prima condanna riguarda la consapevole occultazione dei documenti contabili, avvenuta dopo che l'imprenditore aveva scoperto l'enorme debito fiscale. La seconda assoluzione, invece, riguarda la mancanza di dolo nel provocare il fallimento. I fatti e le intenzioni sono diversi e non si escludono a vicenda.
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