Un'azienda, tramite la sua Liquidatrice e il Rappresentante Legale, ha subito un sequestro preventivo per presunti reati tributari, nello specifico l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La difesa ha contestato la **Competenza territoriale reati tributari**, sostenendo che la sede effettiva dell'azienda fosse in una località diversa da quella della sede legale. La Corte di Cassazione, in un precedente rinvio, aveva già sottolineato l'importanza di valutare la sede effettiva. Il Tribunale di Firenze, accogliendo tale principio, ha dichiarato la propria incompetenza, riconoscendo la giurisdizione del Tribunale di Prato. Il ricorso del Pubblico Ministero contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione, confermando che la sede effettiva prevale sulla sede legale per definire la competenza.
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