L'Amministratore di una società cooperativa viene condannato in primo e secondo grado per il reato di indebita compensazione, avendo utilizzato crediti IVA non spettanti e privi del visto di conformità per oltre 214.000 euro nel 2014. La Corte di Cassazione, pur confermando la sussistenza del reato e l'intento elusivo dell'imputato, accoglie il ricorso sulla prescrizione. I giudici di legittimità chiariscono che il termine di prescrizione decorre dalla data del primo modello F24 che supera la soglia di punibilità (17 febbraio 2014), come indicato nel capo d'imputazione, e non dall'ultimo versamento. Di conseguenza, calcolando la sospensione per l'emergenza Covid-19, il reato risulta estinto per prescrizione prima della sentenza d'appello. La Cassazione annulla la condanna senza rinvio ed elimina la confisca dei beni.
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