Una società di impiantistica ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno 2006, basato su presunte sovrafatturazioni per sponsorizzazioni. La controversia verteva sulla legittimità del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penali. La Corte di Cassazione ha confermato che il raddoppio dei termini è applicabile a IRES e IVA qualora sussista l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'esito del processo penale. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso limitatamente all'IRAP, stabilendo che per tale imposta non opera il raddoppio poiché le violazioni non sono sanzionate penalmente, dichiarando quindi decaduto il potere accertativo dell'Amministrazione.
Continua »