L'Azienda ha impugnato due avvisi di accertamento per indebita detrazione IVA su acquisti di bancali, ritenuti fittizi dal fisco. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la legittimità dei controlli. L'Azienda si è rivolta alla Corte di Cassazione, contestando la validità della sentenza copiata dagli atti del fisco e, soprattutto, l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che la denuncia penale fosse tardiva. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che copiare gli atti di parte non rende nulla la sentenza se la motivazione è logica. Inoltre, il raddoppio dei termini di accertamento scatta per la sola presenza astratta di un reato tributario, a prescindere dall'effettiva presentazione della denuncia o dalla successiva prescrizione del reato. L'Azienda perde definitivamente la causa e deve pagare le spese processuali.
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