Un imprenditore è stato condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative all'anno di imposta 2011. La società dell'imputato, operante nella produzione di serramenti, aveva registrato acquisti di fili di rame da una ditta priva di reale struttura operativa e rivenduto la merce a un soggetto estero con ricarichi anomali. I documenti di trasporto presentavano gravi incongruenze, come l'uso dichiarato di un motoveicolo per trasportare tonnellate di materiale. La difesa ha sostenuto la totale ingenuità del manager, affermando che il dolo specifico del reato fosse incompatibile con la semplice accettazione del rischio. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando che il reato punisce anche chi accetta il rischio dell'evasione fiscale attraverso operazioni fittizie.
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