Una società cooperativa ha proposto l'impugnazione cartella di pagamento e dei ruoli esattoriali lamentando molteplici vizi formali e sostanziali, compresa la mancata chiamata in causa dell'ente creditore da parte dell'agente della riscossione. I giudici di merito hanno respinto il ricorso del contribuente. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le decisioni precedenti, rigettando il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che l'agente della riscossione non ha un obbligo inderogabile di chiamare l'ente impositore: l'eventuale omissione produce effetti solo nei rapporti interni tra ente e riscossore, senza viziare il processo o annullare il debito. Inoltre, la Corte ha stabilito che i motivi di contestazione non possono essere introdotti per la prima volta con le memorie illustrative, poiché queste hanno solo funzione di chiarimento delle tesi già formulate tempestivamente.
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