La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13594/2023, ha confermato il diritto al risarcimento per perdita di chance a un candidato escluso da una selezione per un incarico dirigenziale in un'azienda sanitaria pubblica. La Corte ha ribadito che, anche in selezioni di natura fiduciaria, la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di effettuare una valutazione comparativa motivata tra i candidati, in base ai principi di correttezza e buona fede. L'omissione di tale valutazione, specialmente in presenza di elementi favorevoli al candidato escluso, costituisce un inadempimento contrattuale e legittima la richiesta di risarcimento del danno, quantificato in via probabilistica.
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