Una società cessionaria di un credito ha impugnato in Cassazione una decisione sfavorevole senza coinvolgere la banca cedente, ancora parte nel giudizio precedente. La Corte di Cassazione, rilevando un difetto procedurale, ha sospeso il giudizio e ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della banca cedente, ritenuta litisconsorte necessario. La decisione sottolinea che, in caso di cessione del diritto controverso, sia il cedente che il cessionario sono parti necessarie nel processo di impugnazione, a meno che il cedente non sia stato formalmente estromesso.
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