Una società finanziaria, creditrice in forza di un mutuo fondiario, avviava un'espropriazione immobiliare contro un debitore. Successivamente, quest'ultimo veniva ammesso alla procedura di liquidazione controllata per sovraindebitamento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22914/2024, ha stabilito un principio di diritto fondamentale: il "privilegio fondiario" previsto dall'art. 41 del Testo Unico Bancario, che consente al creditore di proseguire l'azione esecutiva individuale, si applica non solo alla liquidazione giudiziale (l'ex fallimento) ma anche alla liquidazione controllata. La decisione si fonda sull'interpretazione del rinvio normativo operato dal Codice della Crisi, che estende l'intera disciplina, incluse le eccezioni, alla procedura minore.
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