Una banca ha impugnato l'esclusione dal passivo fallimentare di un credito garantito da ipoteca, derivante da un mutuo fondiario utilizzato per estinguere debiti precedenti della società poi fallita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la revocatoria fallimentare del mutuo e della relativa ipoteca. I giudici hanno chiarito che l'operazione di concessione del mutuo, finalizzata esclusivamente a ripianare un'esposizione debitoria pregressa, costituisce un'operazione anomala e solutoria, soggetta a revocatoria. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato l'inopponibilità delle garanzie pignoratizie prive di data certa, poiché il timbro postale era presente solo sulla prima pagina di un documento di tre fogli. Vince il Fallimento: la banca perde i privilegi ipotecari e pignoratizi, venendo ammessa solo come creditore chirografario.
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