La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un istituto di credito che chiedeva l'ammissione al passivo di una società in amministrazione straordinaria con due specifiche garanzie. La prima riguardava un pegno costituito da un terzo garante su azioni di una società collegata. La seconda riguardava il riconoscimento del privilegio speciale ex art. 46 TUB su alcuni impianti, derivante dall'assenso all'accollo di un debito preesistente. I giudici hanno chiarito che il pegno concesso da un terzo non può essere fatto valere nel fallimento del debitore principale, poiché il bene non appartiene alla massa attiva del fallito. Inoltre, l'assenso all'accollo di un debito non costituisce una nuova erogazione di credito e, pertanto, non dà diritto al privilegio speciale ex art. 46 TUB, riservato esclusivamente ai nuovi finanziamenti a medio e lungo termine. Vince la società in amministrazione straordinaria.
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