Una lavoratrice, impiegata come specialista informatica presso una banca per conto di una società esterna, ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro diretto con l'istituto di credito. La ricorrente sosteneva che l'appalto fosse solo uno schermo per nascondere un'interposizione fittizia di manodopera. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la liceità dell'appalto. I giudici hanno chiarito che il semplice coordinamento tecnico e temporale tra committente e personale esterno non costituisce direzione illecita. La società appaltatrice ha mantenuto l'effettiva gestione dei dipendenti e ha assunto il reale rischio d'impresa, affrontando la possibilità di penali e risoluzione contrattuale. Di conseguenza, il rapporto di lavoro è rimasto in capo alla società esterna e la lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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