L'Azienda Committente ha pagato direttamente ai dipendenti di un'impresa appaltatrice il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal 2007, adempiendo al proprio obbligo di responsabilità solidale negli appalti. Successivamente, l'azienda ha chiesto all'INPS la restituzione di tali somme dal Fondo di Tesoreria. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta del committente. La Corte ha stabilito che la responsabilità solidale negli appalti impone al committente di garantire i diritti del lavoratore, ma non gli attribuisce diritti diretti verso il Fondo di Tesoreria INPS. Il committente che paga il TFR può agire in regresso o surrogarsi unicamente nei confronti del datore di lavoro appaltatore e non nei confronti dell'ente previdenziale, salvo che sia provato l'effettivo versamento delle quote al Fondo stesso. L'azienda committente perde la causa e viene condannata a pagare le spese di giudizio.
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