Una lavoratrice ha chiesto la condanna dell'azienda al pagamento di differenze retributive e stipendi arretrati, a seguito di una precedente sentenza che aveva riconosciuto la natura subordinata del suo rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato le pretese economiche relative al periodo successivo alla decisione originaria. I giudici hanno chiarito che, senza un'esplicita pronuncia di reintegrazione o un'effettiva messa a disposizione delle proprie energie lavorative, non si verifica la mora del datore di lavoro. Le sole richieste economiche o lettere di sollecito non bastano a maturare il diritto allo stipendio in assenza di prestazione resa. Inoltre, le domande di differenze retributive per il periodo svolto sono state respinte poiché i capitolati di prova sull'orario effettivamente lavorato risultavano generici.
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