Un uomo è stato condannato per il reato di lesioni personali dopo aver aggredito fisicamente un'altra persona, provocandole lesioni guaribili in cinque giorni. Dopo la conferma della condanna in secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'attendibilità dei testimoni, l'efficacia del referto medico e la mancata ammissione di testimoni d'alibi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per i reati di competenza del Giudice di Pace, la legge vieta di contestare in Cassazione la motivazione sulla valutazione delle prove. Inoltre, la doglianza sui testimoni d'alibi è risultata del tutto generica. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali, di tremila euro alla Cassa delle Ammende e delle spese legali in favore della parte civile.
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