La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4413/2024, ha stabilito che la controversia sulla revoca di un amministratore di una società 'in house' a totale partecipazione pubblica rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. L'ente pubblico, in questi casi, non agisce con poteri autoritativi (iure imperii), ma come socio (uti socius), esercitando facoltà previste dal diritto societario. La decisione di revoca è un atto 'a valle' della scelta di operare tramite uno strumento privatistico, e pertanto è soggetta alle norme del codice civile. La corretta giurisdizione per la revoca di un amministratore è quindi quella civile.
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